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Ristrutturazioni

Detrazioni ed incentivi fiscali

Di seguito troverete tutte le informazioni utili sulla procedura da seguire per usufruire delle detrazioni fiscali e richiedere gli incentivi sulla sostituzione dei vecchi impianti.

Le novità di cui prendere nota sono:
Per la riqualificazione energetica delle singole abitazioni, la Finanziaria del 2007 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di detrazione fiscale riguarda, ad esempio, la sostituzione di una caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione, l’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria o per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia.

Per gli interventi di riqualificazione energetica di condomini, la Finanziaria del 2007 è stata prorogata invece fino al 30 giugno 2015. La richiesta di detrazione fiscale può essere presentata se i lavori di riqualificazione sono realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è confermata nel 65% degli importi a carico del contribuente, da ripartirsi sempre in dieci quote annuali di pari importo.

Per coloro che scelgono di sostituire la vecchia caldaia o lo scaldabagno con una nuova caldaia o scaldabagno Vaillant di tipo tradizionale è prevista l’agevolazione fiscale del 50% fino al 31/12/2015 da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Dal 3 gennaio 2013 è stato introdotto anche il Conto Termico. Si tratta di un incentivo statale per edifici esistenti, erogato in rate annuali per una durata variabile (fra due e cinque anni a seconda della tipologia di intervento realizzato) per coloro che scelgono di installare, in sostituzione del precedente impianto, una pompa di calore aria/acqua o geotermica o semplicemente un climatizzatore in pompa di calore ad alta efficienza.

Si segnala che, a differenza dell’agevolazione fiscale del 50% e 65%, che consiste in una detrazione fiscale, ossia un risparmio di imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi, l’incentivo previsto dal Conto Energia Termico consiste in un contributo statale pari a circa 40% della spesa ammissibile sostenuta.

Documentazione e procedura

Per coloro che scelgono di sostituire la vecchia caldaia o lo scaldabagno con una nuova caldaia o scaldabagno è prevista l’agevolazione fiscale del 50%.

L’agevolazione spetta anche per coloro che scelgono di sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione, per l’installazione di pannelli solari o per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia: in questi casi è però possibile scegliere di accedere, alternativamente, alla detrazione del 65%.

Dal 1° gennaio 2012 la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza.
L’agevolazione, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef.

Novità

Con la pubblicazione in Gazzetta della Legge di stabilità – L. 147/2013 pubblicata nella GURI n. 302 del 27.12.2013 Suppl. Ord. n. 87 – vengono confermate (art. 1 comma 139) le seguenti detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie:
nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2014
nella misura del 40% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015

Vengono mantenute le norme per usufruire dell’agevolazione fiscale ed il tetto di spesa detraibile di 96.000 euro.

Inoltre viene confermato:
l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
la percentuale del 4% della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare;
la non indicazione del costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Come fare?
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
causale del versamento
codice fiscale del soggetto che paga
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.

Documentazione da conservare
I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.
Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

Inoltre, per approfondire l’argomento, è possibile scaricare la guida redatta dall’Agenzia delle Entrate.

Documentazione e procedura.

Per coloro che scelgono di sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione, per l’installazione di pannelli solari o per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia sono previste agevolazioni fiscali.

Per la riqualificazione energetica degli edifici è, infatti, prevista una detrazione del 65% degli importi a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Novità

Con la pubblicazione in Gazzetta della Legge di stabilità – L. 147/2013 pubblicata nella GURI n. 302 del 27.12.2013 Suppl. Ord. n. 87 – vengono confermate (art. 1 comma 139) le seguenti IRPEF e IRES previste per le spese per efficienza energetica dall’art. 1, comma 48 L. 220/2010 e s.m.i., con le seguenti modalità:

Interventi su singole unità immobiliari:
65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
50% alle spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Interventi su parti condominiali o su tutte le unità immobiliari costituenti il condominio:
65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015:
50% delle spese sostenute dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Inoltre viene confermato:
l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta;
l’esonero della presentazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
la percentuale del 4% della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare;
la non indicazione del costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

Come fare?
Di seguito troverete l’elenco dei documenti da conservare e qualche informazione utile per beneficiare della agevolazione ed avere così la documentazione completa ai fini della dichiarazione dei redditi nel 2013.

Documentazione da inviare all’ENEA.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori (intendendo per termine dei lavori la data di collaudo delle opere) è necessario trasmettere all’ENEA, attraverso il sito efficienzaenergetica.acs.enea.it, la scheda descrittiva dell’intervento effettuato (Allegato E al D.M. 19.02.07).

Documentazione da conservare
In caso di impianti di potenza nominale del focolare non superiore a 35 kW:

Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al D.M. 19.02.07).
Ricevuta di invio tramite internet (con codice CPID) o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
Asseverazione del costruttore della caldaia che attesti il rispetto dei requisiti di rendimento.
Asseverazione del produttore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei requisiti, documento consegnato dalla ditta installatrice.
Le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi.
Copia del bonifico di pagamento delle fatture che riporta la seguente causale: “Sostituzione della caldaia con caldaia a condensazione. Intervento previsto dall’art.1 comma 347 Legge n° 296/06, Legge Finanziaria 2007 e 2008. Fattura n° XXXX del giorno-mese-anno. Codice fiscale del beneficiario della detrazione. Il numero di Partita IVA/Codice Fiscale del soggetto a cui si è effettuato il bonifico (ditta installatrice).” Se il richiedente è una persona fisica il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
Dichiarazione di Conformità rilasciata dalla ditta installatrice, completa di note e allegati obbligatori per poter essere ritenuta valida come Relazione tecnica semplificata. (D.Lgs. 192/05 ss.mm.ii.). Visita il sito dell’Agenzia delle Entrate per approfondire l’argomento e scaricare la guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.

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